CONDIZIONI DI ACQUISTO RESL Sagl

 

1. Condizioni generali

a. Sono vincolanti esclusivamente gli ordini effettuati per iscritto mediante i moduli d’ordine RESL Sagl e le presenti Condizioni di Acquisto. L’interpretazione delle clausole internazionali di compravendita si baserà su Incoterms 2000. I termini di consegna del fornitore saranno validi unicamente se confermati per iscritto da RESL.

b. L’eventuale affidamento dell’esecuzione dell’ordine, sia in tutto che in parte, a soggetti terzi potrà avvenire unicamente con il previo consenso scritto della RESL.

c. ove il fornitore violi gli obblighi imposti di cui al capoverso precedente, la RESL può esigere l’esecuzione completa dei lavori o delle prestazioni da parte del fornitore oppure, in caso di mancata esecuzione, procedere alla rescissione del presente contratto.

d. Il fornitore agisce in qualità di imprenditore e si assume per ciò tutte le spese in cui incorra per la realizzazione dei lavori o delle prestazioni che gli vengono affidati, e in modo particolare il reclutamento della manodopera e il versamento dei salari e gli oneri pertinenti.

2. Esecuzione dei lavori / prestazioni

a. È responsabilità del fornitore effettuare tutti i lavori che gli vengono affidati, compresa la protezione delle opere a regola d’arte e ciò nel rispetto delle disposizioni legali e regolamentari e tutte le prescrizioni contrattuali necessarie.

b. Il fornitore ha l’obbligo di verificare immediatamente tutte le merci e i materiali consegnati e controllare la conformità, che non presentino alcun difetto e non abbiano subito alcuna avaria durante il trasporto. In caso contrario, è tenuto ad informare la RESL e se richiesto ritornarli alla RESL a spese della RESL. Il mancato proseguo dei lavori non comporterà penali di sorta per il fornitore.

c. Il fornitore si impegna a fare uso di attrezzature in stato perfetto, Conforme alle normative in vigore, a regola d’arte e idonee per l’uso tecnico cui sono destinate.

d. Ove, tuttavia, entrambe le parti realizzino che la natura dei lavori impone l’uso di strumenti appartenenti alla RESL, il fornitore potrà utilizzare le attrezzature messe a sua disposizione in seguito alla sottoscrizione di un contratto di prestito per uso. Il fornitore è tenuto ad accertare, prima dell’uso, il buono stato di funzionamento di tali attrezzature a la loro idoneità. Qualsiasi uso da parte del fornitore avrà valore di attestazione di conformità.

e. La RESL non può in alcun modo essere ritenuta responsabile di eventuali incidenti o sinistri conseguenti al cattivo uso delle sue attrezzature e altri attrezzi, impianti e prodotti da parte del fornitore. Spetta quindi al fornitore accertare presso la RESL le buone condizioni d’uso di detti attrezzi, attrezzature, impianti e prodotti.

f. Tenuto a completare l’esecuzione dei lavori, il fornitore deve specificamente:

• fornire a RESL in tempo utile tutti i pezzi oggetto dell’ordine; • fare tutte le osservazioni professionali che giudichi opportune in relazione agli studi che gli saranno comunicati;

• segnalare tutte le difficoltà incontrate;

• far giungere in tempo utile i reclami relativi al coordinamento e notificare immediatamente la RESL le osservazioni o i reclami di cui sia direttamente messo a conoscenza;

• sottoporsi a tutti i controlli relativi all’esecuzione dei suoi obblighi;

3. Consegna e trasporto

  • a. Qualora siano state concordate più destinazioni, il fornitore emetterà a nome di RESL delle bolle di spedizione separate per ciascuna spedizione. Non saranno possibili consegne parziali o anticipate senza il previo consenso scritto della RESL.
  • b. Il rischio relativo a danni e perdite della merce sarà soggetto all’accettazione della stessa da parte di RESL nel luogo di destinazione. Qualora non riceva i documenti di accompagnamento specificati, RESL avrà il diritto di immagazzinare la merce a spese e a rischio del fornitore fino al ricevimento di detti documenti.
  • c. Il fornitore è tenuto a conformarsi alla vigente legislazione internazionale in materia di sicurezza dei prodotti, compreso il rilascio della relativa dichiarazione di conformità e della relativa documentazione. Tutti gli strumenti e tutte le attrezzature dovranno essere conformi alle norme tecniche internazionali generalmente riconosciute nonché conformi alle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e in materia di prevenzione degli incidenti. Inoltre, la merce dovrà essere provvista dei necessari dispositivi di protezione previsti al fine di evitare il verificarsi di incidenti e malattie professionali.
  • d. I costi d’imballaggio sono compresi nel prezzo di vendita e devono essere stimati separatamente. RESL si riserva il diritto di restituire al fornitore il materiale di imballaggio e il fornitore, su richiesta di RESL, accrediterà il costo del materiale di imballaggio restituito. RESL provvederà a stipulare un’assicurazione contro i rischi di trasporto della merce.

4. Prezzo e termini di pagamento

  • a. RESL si riserva il diritto di posticipare il pagamento fino al ricevimento della necessaria documentazione. In caso di consegna tardiva, l’eventuale penalità verrà prelevata dall’ammontare della fattura.
  • b. Tutti i lavori o le prestazioni supplementari o non più forniti nonché i lavori di modifica vengono valutati e retribuiti in base ai prezzi e alle condizioni di base dell’ordine.
  • c. La RESL dedurrà al prezzo forfettario o fatturato al fornitore il prezzo di tutti i lavori o prestazioni non eseguiti.
  • d. In ogni caso, l’ultimo acconto, pari ad almeno il 5% della cifra contrattuale potrà essere versato soltanto dopo il collaudo di accettazione dei lavori.
  • e. Le modalità di pagamento sono definite nell’ordine specifico della RESL.
  • f. La data di consegna del materiale è da considerarsi improrogabile ( salvo altri accordi per iscritto concordati al di fuori dell`ordine ). In caso di non rispetto del termine di consegna da parte del Fornitore, RESL si riserva il diritto di posticipare di pari giorni ( di ritardo della consegna ) il pagamento della relativa fattura.

5. Penali

  • a. La totalità dei lavori o delle prestazioni in subappalto deve essere eseguita entro i termini contrattuali di cui all’ordine.
  • b. I termini contrattuali vanno calcolati a partire dalla data di emissione dell’ordine.
  • c. I termini potranno essere prolungati unicamente a mezzo accordo scritto e motivato dalla RESL.
  • d. Il fornitore dispone di un termine di 4 giorni per segnalare alla RESL eventi suscettibili di dar luogo a un prolungamento oltre il termine (i 4 giorni vanno calcolati a partire dal verificarsi di tali eventi).
  • e. Il fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni conseguenti a un ritardo nell’esecuzione delle prestazione, anche nel caso in cui il ritardo sia stato recuperato al completamento dei lavori.
  • f. Per ogni settimana iniziata di ritardo consegna, RESL si riserva il diritto di applicare le seguenti penali per prezzo comprensivo di cadauna posizione.

         Da 1 a 2 settimane : 2%
         Da 3 a 4 settimane : 4%
         Dalla 5° settimana : 6% (max)

6. Responsabilità in caso di prodotti danneggiati

Il fornitore accetta di indennizzare interamente RESL nel caso di richiesta di risarcimento da parte di terzi e di risarcire a RESL qualsiasi danno o perdita subiti da RESL, per quanto riguarda le richieste di responsabilità in caso di danneggiamento dei prodotti forniti. RESL si impegna a informare immediatamente il fornitore qualora venga a conoscenza di tali pretese. RESL si riserva il diritto di avanzare le proprie pretese nei confronti del fornitore indipendentemente dai limiti di tempo previsti dalla legislazione vigente in materia di responsabilità per danni da prodotti.

7. Garanzia

  • a. Il fornitore sarà responsabile della conformità della merce con le specifiche concordate nonché dell’idoneità della stessa allo scopo cui è destinata.
  • b. RESL esaminerà la merce ricevuta non appena possibile, senza tuttavia stabilire un limite di tempo preciso. Il periodo di garanzia è di 24 mesi dal ricevimento della merce da parte di RESL. RESL, qualora dovesse scoprire eventuali difetti, ha il diritto di fare valere la garanzia in qualsiasi momento entro il termine di garanzia. In caso di violazione delle condizioni di garanzia, RESL si riserva il diritto di rifiutare eventuali sostituzioni.
  • c. Il fornitore è responsabile dei danni corporali, materiali o immateriali causati a terzi o ai beni di terzi in corso di esecuzione dei lavori o delle prestazioni. Si impegna a tutelare la RESL contro qualsiasi ricorso e azione mossi contro di lei per questa ragione e per tutto il periodo in cui la responsabilità possa essere attribuita alla RESL. In ogni caso è esclusa la responsabilità per i materiali RESL non conformi.
  • d. Il fornitore è il solo responsabile dei lavori o delle prestazioni svolti e di tutti i materiali e attrezzature a lui affidati dalla RESL a partire dalla data di inizio dei lavori sino alla loro accettazioni finale. Di conseguenza egli si fa carico di eventuali sostituzioni e riparazioni indipendentemente da qualsiasi assicurazione.
  • e. Il fornitore si impegna a fornire i certificati di assicurazione non appena la RESL lo richieda.
  • f. L’assenza della copertura di un danno mediante polizza assicurativa non esonera il fornitore da alcuna responsabilità.

8. Forza maggiore

  • a. Il termine “forza maggiore” designa qualsiasi evento che risponda ai criteri fissati dalla giurisprudenza: un carattere irresistibile, imprevedibile ed esterno alla volontà della parte che lo invoca.
  • b. Se l’una o l’altra parte dovessero essere impossibilitate a eseguire i rispettivi obblighi – per l’intero o in parte – per causa di forza maggiore, si conviene che l’esecuzione per le suddette pari all’incarico sia sospesa e ciò fin tanto che perduri la condizioni di forza maggiore.
  • c. La parte che comunica impossibilità di esecuzione dovrà : • informare con qualsiasi prezzo l’altra parte – non appena si verifichi la condizione di forza maggiore – della natura, del punto di inizio e della durata stimata dall’evento, nonché della portata dei lavori influenzati da tale evento. • prendere nel più breve tempo possibile tutte le misure del caso, tese a rimediare a tale situazione e, in ogni modo, a limitarne gli effetti.
  • d. Ove il ritardo provocato dalle forza maggiore superi i 15 giorni consecutivi, le parti si incontreranno per esaminare il comune accordo le modalità di proseguimento per l’esecuzione del contratto o, all’ occorrenza , la cessazione dei rapporti contrattuali. Nessuna delle due parti potrà richiedere risarcimenti per il ritardo dovuto alla sopravvivenza della forza maggiore

9. Diritti d’autore

  • a. I diritti d’autore per tutti i documenti, quali disegni, schemi o calcoli ecc., forniti al fornitore restano di proprietà di RESL. Il fornitore utilizzerà tali documenti e ogni altra informazione unicamente allo scopo di poter eseguire l’ordine di RESL. Senza il previo consenso scritto di RESL, il fornitore non è autorizzato a produrre merce sulla base di tali documenti o informazioni per soggetti terzi né potrà copiare o riprodurre in alcun modo tali documenti o informazioni, né trasmetterli o divulgarli a terzi diversi dai terzi direttamente incaricati dell’esecuzione dell’ordine dal fornitore stesso.
  • b. Nel caso in cui il presente contratto venga rescisso a beneficio della RESL, il fornitore si impegna sin da ora a consentire l’uso immediato dei processi particolari, brevettati o meno, di cui sia titolare e che sono necessari per la realizzazione dei lavori o prestazioni.
  • c. Il fornitore tutela la RESL contro qualsiasi ricorso nel caso in cui egli faccia uso di un processo brevettato da terzi. Egli si fa carico di qualsiasi indennizzo in favore del titolare del brevetto, in modo tale da non imporre ritardi o interruzioni e lavori e da tutelare la RESL contro qualsiasi responsabilità.

10. Sicurezza e protezione ambiente

Per quanto attiene alla parte di lavori di sua competenza, il fornitore è responsabile dell’applicazione delle misure legali e regolamentari di sicurezza sul posto di lavoro per l’insieme delle persone e di protezione dell’ambiente. Il fornitore si impegna a questo titolo a:

  • rispettare le norme di sicurezza sul posto di lavoro definite alla normativa vigente;
  • fornire al suo personale i materiali e le attrezzature necessari per il rispetto di tali regole;
  • concepire e mettere in opera i mezzi che consentono di soddisfare tale obbligo;

11. Protezione dei dati

RESL si riserva il diritto di elaborare i dati personali del fornitore nel corso dell’esecuzione del presente ordine. In particolare, il fornitore concede a RESL il permesso di divulgare tali dati a terzi sia in Svizzera sia all’Estero, ai fini di svolgere la propria attività commerciale. Il fornitore prenderà le misure necessarie ad assicurare la protezione dei dati.

12. Accordo di segretezza

Le parti concordano di non divulgare a terzi alcun contenuto del presente Contratto o alcuna informazione relativa all’operazione in oggetto se non alle autorità di regolamentazione ed entro i limiti necessari.

13. Clausole aggiuntive

  • a. Il fornitore si asterrà dal rilasciare alcuna pubblicazione relativa al presente ordine in cui sia menzionata RESL. Tali pubblicazioni non potranno essere stampate senza il previo consenso scritto di RESL.
  • b. Le merci fornite in base al presente ordine dovranno essere in conformità con le leggi e i regolamenti vigenti in materia di protezione dell’ambiente. Il fornitore si impegna a sollevare RESL da ogni e qualsiasi pretesa da parte di terzi, comprese le autorità pubbliche, derivante dalla violazione di tali leggi e regolamenti da parte del fornitore.

14. Luogo di esecuzione, foro competente e diritto applicabile

  • a. Il luogo di esecuzione sarà il luogo di destinazione della merce come specificato nell’ordine e il luogo di esecuzione del pagamento sarà il domicilio di RESL.
  • b. Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al presente ordine sarà il foro del luogo di domicilio di RESL. Tuttavia, RESL, potrà rivolgersi altresì ai tribunali del luogo di domicilio del fornitore.
  • c. Il presente contratto è disciplinato dal diritto sostanziale svizzero. La “Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci” dell’11 Aprile 1980 non si applica al presente contratto.